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SIETE PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE PAGINE DI QUESTA SCHEDA!! Per chi pensa che il nostro contratto non sia valido dal punto di vista legale: L’ordinamento italiano in materia contrattuale è basato sul principio di “autonomia negoziale delle parti” (art.1322 cc). I contraenti possono dare ai loro accordi il contenuto che meglio si attaglia alle relative esigenze. Il legislatore prevede una serie di contratti tipici, come la compravendita, la locazione ecc. , e li disciplina meticolosamente, ma i soggetti contraenti, oltre a dar vita a contratti atipici ovvero combinare in vario modo più contratti tipici, possono, nell'ambito dei modelli tipizzati, manipolare il contenuto contrattuale con l'introduzione di clausole o patti peculiari che essi stimano più convenienti, possono aggiungere condizioni, termini ecc. Con l’accordo delle parti si può contrattare QUASI tutto. Naturalmente ci sono delle circostanze che rendono il contratto nullo. Un contratto è nullo: 1. quando è contrario a norme imperative: es. vendo un gatto con l’obbligo di ucciderlo dopo tre mesi. 2. quando difetta di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325 c.c., cioè 1) l’accordo delle parti 2) la causa, 3) l’oggetto, 4) la forma, se prescritta sotto pena di nullità 3. quando la causa è illecita o quando lo sono i motivi, se le parti si sono determinate a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (art. 1345 c.c.); 4. quando l’oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 c.c.); 5. in tutti gli altri casi previsti dalla legge. La nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto (art. 1419 c.c.). Ma la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Per vendere un gatto ad esempio non è richiesta alcuna forma particolare, il contratto è perfettamente valido anche in forma orale e senza testimoni, e quindi anche per scrittura privata. Il problema è soltanto di prova. Una scrittura privata per essere valida deve essere sottoscritta dalle parti; l’unica differenza con l’atto pubblico o con la scrittura autenticata da un notaio o pubblico ufficiale è che nei primi due casi è già provato che lo scritto proviene dai firmatari, mentre nella scrittura privata occorre che la firma sia riconosciuta dalla controparte. Se non la riconosce occorre prendere un perito calligrafico ecc.. Per il resto non c’è nessuna differenza. Invece nel contratto ci sono alcune clausole particolari che hanno bisogno di una doppia firma: sono quelle clausole cd “vessatorie”, cioè imposte dalla parte forte che predispone il contratto, e che all’altra parte potrebbero sfuggire se non venisse richiamata esplicitamente l’attenzione su di esse. Sono vessatorie le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte: 1) limitazioni di responsabilità 2) facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione (es. mi riprendo il gatto se scopro che viene maltrattato) 3) oppure sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (es. malattie non saranno imputabili dopo una settimana), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (es. non cedere il gatto), proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. La clausola “not for breed” (non per riproduzione) è una di queste.
Quindi il contratto che segue sotto, come è stato ampliamente spiegato, è a norma di legge (vedi riferimenti agli articoli) ed è valido a tutti gli effetti, senza bisogno che il gatto o qualunque altro animale sia ceduto di fronte ad un notaio o che il contratto sia registrato! Chiunque non abbia le idee chiare a riguardo o non sia più che sicuro di poter rispettare ogni singola clausola, è pregato di rivolgersi altrove (non siamo gli unici che riproducono furetti ;-) onde evitare spiacevoli equivoci futuri (per noi e per voi) che ci facciano, come già accaduto, ricorrere al nostro legale. Per qualsiasi chiarimento invece ricordiamo che siamo SEMPRE a disposizione!!
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